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REGOLAMENTO INTERNO
(Finalità dell'associazione)

Scopo della Rete dei Movimenti è quello di contribuire, attraverso la presa di coscienza dei cittadini e l'azione sulle istituzioni, alla realizzazione di una società fondata su un'economia egualitaria e sostenibile, retta da ordinamenti autenticamente democratici e popolari e animata da una partecipazione cittadina vigile e consapevole.

Oggi il mancato rispetto dei diritti, dovuto al prevalere del capitalismo esasperato, della cultura del profitto, della competizione selvaggia e della mercificazione anche delle persone, crea in tutto il mondo intollerabili condizioni di sofferenza, di sfruttamento, d'insicurezza sociale e ambientale.

La Rete dei movimenti ritiene che, attraverso una pressione ferma e costante sulle istituzioni economiche, politiche e socio-culturali, ogni cittadino possa e debba contribuire a cambiare progressivamente tale costume di vita dissennato. Questo cambiamento può sintetizzarsi come il passaggio da un modello sociale che enfatizza il soddisfacimento egoista dei bisogni individuali ad un modello sociale che ponga in primo piano le necessità, le responsabilità e le aspirazioni di tutti, indiscriminatamente.

La Rete dei movimenti non contende ad altri movimenti ed associazioni spazio di azione ma, al contrario, cerca di concertare la sua azione di pressione per far avanzare tutte le rivendicazioni, di qualsiasi provenienza, in favore della pace, dei diritti dei lavoratori (partendo dall'equa ridistribuzione del plusvalore), dei diritti di cittadinanza (compresi quelli dell'istruzione, dell'informazione e di una magistratura indipendente), dei diritti dei popoli e, condizione sine qua non, della piena partecipazione dell'intera cittadinanza alla res publica.

 


ATTO COSTITUTIVO
(In appendice: quadro normativo dell'associazione)

 
 

 

I soci fondatori della Rete dei Movimenti:
 
Angela Carli (vice presidente), Roberto Mastroianni, Loris Mazzetti, Marina Minicuci (presidente), Camilla Stola, Nicola Tranfaglia, Orio Zaffanella, Gianfranco Ziccaro (segretario), Simone Zuin

Attuale direttivo della Rete dei Movimenti
 
Patrick Boylan (vice presidente), Angela Carli (segretario con funzioni di tesoriere), Roberto Mastroianni, Loris Mazzetti, Marina Minicuci (presidente), Camilla Stola, Nicola Tranfaglia, Simone Zuin

 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

 Costituzione

1)      Si è costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “Rete dei Movimenti”.

 Scopo Sociale

2)      L’associazione non ha fini di lucro e si propone le seguenti finalità: favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica attiva, promuovendo l’aggregazione e il confronto fra i diversi movimenti presenti nel paese per affermare una migliore organizzazione sociale contro ogni forma di esclusione e illegalità e per l’ampliamento degli spazi democratici di confronto e proposta.

3)      L’associazione è retta da uno statuto composto da 18 articoli e allegato al presente atto di costituzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4)      Le persone sopra descritte ne costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i quali riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell’associazione dei primi cinque anni. Il consiglio direttivo  viene formato dalle persone : Marina Minicuci, Gianfranco Ziccaro, Angela  Maria Carli, Camilla Stola, Simone Zuin, Nicola Tranfaglia, Orio Zaffanella, Roberto Mastroianni e Loris Mazzetti.

5)      I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente Marina Minicuci, alla carica di vice presidente con funzioni di tesoriere Angela Maria Carli e alla carica di segretario Gianfranco Ziccaro i quali dichiarano tutti di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

6)      Il Presidente in qualità di legale rappresentante dell’associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell’associazione qui costituita.

7)   Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi...  Aprile 2004

8)   Letto, confermato e sottoscritto a Roma il...Aprile 2004

 

Appendice: quadro normativo

Art. 1
(Costituzione)

1.      E’ costituita l’Associazione “Rete dei Movimenti” con sede a Roma.

Art. 2
(Ambito di attuazione delle finalità)

1.      L’Associazione opera in Italia e all’estero.

Art. 3
(Scopo Sociale)

1.      L’Associazione non ha fini di lucro ed è una aggregazione polico-culturale di donne e uomini che si riconoscono nei principi di uguaglianza, della libertà e della giustizia e della solidarietà sanciti dalla Costituzione Italiana. L’Associazione si propone di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica attiva, favorendo l’aggregazione e il confronto fra i diversi movimenti presenti nel paese e nel mondo per affermare una migliore organizzazione sociale contro ogni forma di esclusione e di illegalità e per l’ampliamento degli spazi democratici di confronto e di proposta.

2.      Per il perseguimento degli scopi associativi generali e di quelli particolari l’Associazione svolgerà attività direttamente o indirettamente finalizzate e/o strumentali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti:

A)    Partecipazione alla vita politica anche attraverso forme organizzate e conseguentemente alla partecipazione di campagne elettorali.

B)     Organizzazione di incontri, spettacoli, forum, mostre, conferenze, dibattiti, tavole rotonde ecc., destinati anche alla raccolta di fondi, in tutti i campi del sapere scientifico, sanitario, giuridico, tecnico, economico, ambientale, educativo, politico, letterario, cinematografico, etico, sportivo, turistico, eno-gastronomico e culturale in senso lato.

C)    Produzione e distribuzione, direttamente o per conto terzi, di materiale culturale, informativo, pubblicitario, educativo, realizzato in qualsivoglia modalità cartacea, telematica, magnetica, digitale, ecc.

D)    Organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con terzi, di strutture per il raggiungimento delle finalità sociali, eventualmente con somministrazione di alimenti e bevande anche nell’ambito delle iniziative culturali o presso strutture non aperte el pubblico e riservate ai Soci dell’Associazione stessa.

E)     Pubblicazione di periodici e/o di studi specializzati, realizzazione di campagne pubblicitarie sui mezzi di informazione.

F)     Organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con terzi, di strutture scolastiche e formatve utilizzando finanziamenti pubblici o privati

G)    Potrà svolgere altresì operazioni a carattere finanziario, compresi l’acquisto di beni mobili e/o immobili e la stipulazione di mutui, sia attivi sia passivi, semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni dell’Associazione.

Art. 4
(Categorie Soci)

1.   Possono aderire all’Associazione:

a)  le persone fisiche, senza discriminazione di sesso, di etnia, di cultura, sociale, economica, religiosa e politica;

b)      le fondazioni;

c)      le Associazioni pubbliche e private;

d)      le società, anche in forma cooperativa e consortile;

e)      le organizzazioni sindacali;

che condividono le finalità dell’Associazione e, essendo mossi dal medesimo spirito di solidarietà, intendono impegnarsi per perseguirle. L’Associazione si compone di Soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori

1.      Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.

2.      L’assunzione della qualifica di Socio ordinario e dei soci fondatori comporta, per le persone fisiche e giuridiche che siano ammesse a far parte dell’Associazione, il sorgere di obblighi di contribuzione, così come determinati dal Consiglio Direttivo.

3.      Nell’ipotesi in cui i Soci dovessero proporre specifici rapporti di collaborazione con l’Associazione, le relative attività saranno regolarmentate da particolari convenzioni.

4.      La qualità di Socio si perde per morte, per recesso a norma di legge o per esclusione ai sensi del successivo articolo 16

Art. 5
(Soci fondatori) (Soci ordinari)

1.      Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla firma dell’atto costitutivo.

2.      Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione, presentata da almeno tre soci fondatori, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.

3.      I Soci Fondatori e i Soci Ordinari godono dell’elettorato passivo e attivo per tutte le cariche sociali e partecipano all’Assemblea.

Art. 6
(Soci Sostenitori)

1.      Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che al fine di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, pongono ogni anno a disposizione dell’associazione un contributo economico minimo definito dal Consiglio direttivo.

2.      I Soci Sostenitori sono tenuti informati delle attività dall’Associazione e partecipano all’Assemblea senza diritto di voto

Art. 7
(Patrimonio)

1.      Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

-         i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

-         le contribuzioni, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni elargiti da parte di persone  fisiche o istituzioni con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

-         gli eventuali avanzi di gestione destinati ad incrementare il patrimonio.

-         partecipazione societarie e investimenti , in strumenti finanziari diversi

2.      In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, come da art 3, co. 190, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 8
(Dotazioni finanziarie)

1.      L’Associazione, a titolo esemplificativo, individua quali canali di finanziamento delle proprie iniziative:

-         I contributi annuali dei Soci;

-         Le contribuzioni, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni, elargiti da parte di persone fisiche o istituzioni con la specifica destinazione di finanziare le iniziative dell’Associazione;

-         Il ricavato dell’organizzazione di eventi, forum, manifestazioni corsi e seminari o la partecipazione ad essi

-         Il ricavato di raccolte pubbliche di fondi realizzate anche mediante l’offerta.

-         Gestione economiche del patrimonio:

-         Proventi  derivanti dalla gestione diretta di attività , servizi , iniziative  e progetti;

-         Contributi pubblici e privati ;

Ogni altra entrata diversa non sopra menzionata.

Art. 9
(Organi dell’Associazione)

1.      Sono organi dell’Associazione:

-       il Presidente

-       il Consiglio Direttivo

-       l’Assemblea dei Soci

Art. 10
(il Presidente)

1.      Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica 5 anni e può essere riconfermato.

2.      Il  Presidente ha rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per contro dell’Associazione.

3.      Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sopraintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice- Presidente,

Art. 11
(Il Consiglio Direttivo)

1.      Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, è composto da un numero di Consiglieri compreso da tre a undici. Al suo interno è nominato il Presidente e il Vice- Presidente.

2.      Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i membri possono essere confermati nella carica. I Consiglieri non sono retribuiti.

3.      Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento dello scopo sociale.

4.      Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

a)      nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto tra i Soci Ordinari, anche se non facente parte del Consiglio;

b)      assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione e, in particolare, deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari o opportuni per il conseguimento dello scopo sociale;

c)      autorizzare il Presidente a stipulare speciali convenzioni con enti e istituzioni

d)      predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

e)      deliberare l’adesione all’Associazione degli aspiranti nuovi Soci Ordinari e la loro esclusione così come stabilito dal presente statuto.

f)        Determinare la contribuzione annuale del socio

5.      Il Consiglio Direttivo  è convocato dal Presidente quando occorre o quando la            convocazione sia richiesta da almeno 2 dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno 3 dei suoi membri. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dai presenti.

6.      Il Consiglio può delegare a uno o pià membri, in tutto o in parte, l’esercizio di taluni suoi poteri, con espressa eccezione di quelli di cui alle lettere b) e d) del precedente comma 5. Può deliberare, inoltre, il conferimento a terzi da parte del Presidente di speciali procure per il compimento di atti o categorie di atti.

7.      I membri del Consiglio Direttivo partecipano a tutti gli effetti alle attività dell’Assemblea.

Art. 12
(L’Assemblea Generale dei Soci)

1.      L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

2.      L’Assemblea è convocata dal Presidente, di norma una volta l’anno e precisamente entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

3.      L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno il 5% dei Soci aventi diritto al voto.

4.      L’Assemblea ha poteri di indirizzo e di nomina degli organi sociali e in particolare:

a)      determina le direttive generali per l’azione da svolgere in relazione allo scopo sociale, discute e delibera sulle relazioni alle attività sociali

b)      membri del  Consiglio Direttivo

c)      approva il bilancio preventvo e consuntivo

d)      approva il regolamento di cui al successivo art. 18

e)      delibera le modifiche allo stututo nei modi previsti dal successivo

Art. 12bis
(Validità dell'assemblea)

1.      L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà pià 1 dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Essa delibera a maggioranza dei presenti. E’ ammessa la rappresentanza per delega con il limite di una sola delega per socio.

Art. 13
(Bilanci e utili)

1.      Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale saranno capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per il perseguimento del proprio scopo istituzionale.

Art. 14
(Modifiche statutarie)

1.      Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall’Assemblea. La relativa deliberazione è valida in prima convocazione quando siano presenti i ¾ dei Soci e sia raggiunto il voto favorevole dei 2/3 dei votanti; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti 2/3 dei Soci e sia  raggiunto il voto favorevole di almeno l’80% dei 2/3 presenti.

2.      Ogni socio può ricevere una sola delega.

Art. 15
(Durata dell’Associazione)

1.      La durata dell’Associazione è illimitata.

2.      Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere deliberato se non da almeno ¾ dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei Soci Fondatori. Contestualmente allo scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimono ad altra Onlus operante nel settore.

Art. 16
(Esclusione del socio)

Il  Consiglio direttivo delibera in merito all’esclusione del socio per le seguenti motivazioni:

1.      morosità del socio: qualora lo stesso non abbia provveduto al pagamento della quota annuale stabilita dal consiglio direttivo, nei termini indicati. Il consiglio direttivo manderà apposito sollecito per lettera al socio e qualora questi non adempia nei trenta giorni successivi il consiglio direttivo provvederà discrezionalmente all’esclusione del socio

2.      perdita dei requisiti di onorabilità del socio

3.      per attività in contrasto con le delibere degli organi associativi, con le disposizioni del presente statuto o dei regolamenti.

Il consiglio direttivo delibera con le maggioranze previste nel presente statuto.

Il socio receduto o escluso non potrà vantare nessun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 17
(Rinvio alle leggi vigenti)

1.      Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.

Art. 18
(Regolamento organico)

1. Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno, nonché quelle per l’assunzione e lo stato giuridico e economico del personale eventualmente occorrente per le esigenze dell’Associazione. 

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