CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE.
Costituzione
1)
Si è costituita l’associazione senza scopo di lucro
denominata “Rete dei Movimenti”.
Scopo Sociale
2)
L’associazione non ha fini di lucro e si propone le
seguenti finalità: favorire la partecipazione dei
cittadini alla vita politica attiva, promuovendo l’aggregazione
e il confronto fra i diversi movimenti presenti nel paese per
affermare una migliore organizzazione sociale contro ogni forma
di esclusione e illegalità e per l’ampliamento degli
spazi democratici di confronto e proposta.
3)
L’associazione è retta da uno statuto composto da 18
articoli e allegato al presente atto di costituzione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
4)
Le persone sopra descritte ne costituiscono il primo nucleo di
soci, denominati soci fondatori, i quali riuniti in assemblea,
eleggono gli organi dell’associazione dei primi cinque
anni. Il consiglio direttivo viene formato dalle persone :
Marina Minicuci, Gianfranco Ziccaro, Angela Maria Carli,
Camilla Stola, Simone Zuin, Nicola Tranfaglia, Orio Zaffanella,
Roberto Mastroianni e Loris Mazzetti.
5)
I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente Marina
Minicuci, alla carica di vice presidente con funzioni di
tesoriere Angela Maria Carli e alla carica di segretario
Gianfranco Ziccaro i quali dichiarano tutti di accettare la
carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste
dalla legge.
6)
Il Presidente in qualità di legale rappresentante
dell’associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti
gli atti e operazioni il nome dell’associazione qui
costituita.
7)
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi...
Aprile 2004
8)
Letto, confermato e sottoscritto a Roma il...Aprile 2004
Appendice:
quadro normativo
Art. 1 (Costituzione)
1. E’
costituita l’Associazione “Rete dei Movimenti”
con sede a Roma.
Art. 2 (Ambito di attuazione delle
finalità)
1.
L’Associazione opera in Italia e all’estero.
Art. 3 (Scopo Sociale)
1.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è una
aggregazione polico-culturale di donne e uomini che si
riconoscono nei principi di uguaglianza, della libertà e
della giustizia e della solidarietà sanciti dalla
Costituzione Italiana. L’Associazione si propone di
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica
attiva, favorendo l’aggregazione e il confronto fra i
diversi movimenti presenti nel paese e nel mondo per affermare
una migliore organizzazione sociale contro ogni forma di
esclusione e di illegalità e per l’ampliamento degli
spazi democratici di confronto e di proposta.
2.
Per il perseguimento degli scopi associativi generali e di quelli
particolari l’Associazione svolgerà attività
direttamente o indirettamente finalizzate e/o strumentali. A
titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti:
A)
Partecipazione alla vita politica anche attraverso forme
organizzate e conseguentemente alla partecipazione di campagne
elettorali.
B)
Organizzazione di incontri, spettacoli, forum, mostre,
conferenze, dibattiti, tavole rotonde ecc., destinati anche alla
raccolta di fondi, in tutti i campi del sapere scientifico,
sanitario, giuridico, tecnico, economico, ambientale, educativo,
politico, letterario, cinematografico, etico, sportivo,
turistico, eno-gastronomico e culturale in senso lato.
C)
Produzione e distribuzione, direttamente o per conto terzi, di
materiale culturale, informativo, pubblicitario, educativo,
realizzato in qualsivoglia modalità cartacea, telematica,
magnetica, digitale, ecc.
D)
Organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con
terzi, di strutture per il raggiungimento delle finalità
sociali, eventualmente con somministrazione di alimenti e bevande
anche nell’ambito delle iniziative culturali o presso
strutture non aperte el pubblico e riservate ai Soci
dell’Associazione stessa.
E)
Pubblicazione di periodici e/o di studi specializzati,
realizzazione di campagne pubblicitarie sui mezzi di
informazione.
F)
Organizzazione e gestione, direttamente o in collaborazione con
terzi, di strutture scolastiche e formatve utilizzando
finanziamenti pubblici o privati
G)
Potrà svolgere altresì operazioni a carattere
finanziario, compresi l’acquisto di beni mobili e/o
immobili e la stipulazione di mutui, sia attivi sia passivi,
semplici o garantiti da pegno o ipoteca sui beni
dell’Associazione.
Art. 4 (Categorie
Soci)
1. Possono aderire
all’Associazione:
a)
le persone
fisiche, senza discriminazione di sesso, di etnia, di cultura,
sociale, economica, religiosa e politica;
b)
le fondazioni;
c)
le Associazioni pubbliche e private;
d)
le società, anche in forma cooperativa e consortile;
e)
le organizzazioni sindacali;
che
condividono le finalità dell’Associazione e, essendo
mossi dal medesimo spirito di solidarietà, intendono
impegnarsi per perseguirle. L’Associazione si compone di
Soci suddivisi nelle seguenti categorie:
- Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci
Sostenitori
1.
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.
E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla
vita dell’Associazione.
2.
L’assunzione della qualifica di Socio ordinario e dei soci
fondatori comporta, per le persone fisiche e giuridiche che siano
ammesse a far parte dell’Associazione, il sorgere di
obblighi di contribuzione, così come determinati dal
Consiglio Direttivo.
3.
Nell’ipotesi in cui i Soci dovessero proporre specifici
rapporti di collaborazione con l’Associazione, le relative
attività saranno regolarmentate da particolari
convenzioni.
4.
La qualità di Socio si perde per morte, per recesso a
norma di legge o per esclusione ai sensi del successivo articolo
16
Art. 5 (Soci fondatori) (Soci ordinari)
1.
Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla firma
dell’atto costitutivo.
2.
Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche la cui domanda
di ammissione, presentata da almeno tre soci fondatori, sia stata
accettata dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa.
3.
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari godono dell’elettorato
passivo e attivo per tutte le cariche sociali e partecipano
all’Assemblea.
Art. 6 (Soci Sostenitori)
1.
Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che al fine
di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, pongono
ogni anno a disposizione dell’associazione un contributo
economico minimo definito dal Consiglio direttivo.
2.
I Soci Sostenitori sono tenuti informati delle attività
dall’Associazione e partecipano all’Assemblea senza
diritto di voto
Art. 7 (Patrimonio)
1.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
-
le contribuzioni, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni
elargiti da parte di persone fisiche o istituzioni con la
specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
-
gli eventuali avanzi di gestione destinati ad incrementare il
patrimonio.
-
partecipazione societarie e investimenti , in strumenti
finanziari diversi
2.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque
causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, come da art 3, co. 190,
della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
Art. 8 (Dotazioni finanziarie)
1.
L’Associazione, a titolo esemplificativo, individua quali
canali di finanziamento delle proprie iniziative:
-
I contributi annuali dei Soci;
-
Le contribuzioni, le donazioni, i lasciti, le sovvenzioni,
elargiti da parte di persone fisiche o istituzioni con la
specifica destinazione di finanziare le iniziative
dell’Associazione;
-
Il ricavato dell’organizzazione di eventi, forum,
manifestazioni corsi e seminari o la partecipazione ad essi
-
Il ricavato di raccolte pubbliche di fondi realizzate anche
mediante l’offerta.
-
Gestione economiche del patrimonio:
-
Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività
, servizi , iniziative e progetti;
-
Contributi pubblici e privati ;
Ogni altra entrata diversa non sopra menzionata.
Art. 9 (Organi dell’Associazione)
1.
Sono organi dell’Associazione:
-
il Presidente
-
il Consiglio Direttivo
-
l’Assemblea dei Soci
Art. 10 (il Presidente)
1.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, a
maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica 5 anni e può
essere riconfermato.
2.
Il Presidente ha rappresentanza legale dell’Associazione
e può compiere tutti gli atti di gestione del
patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per contro
dell’Associazione.
3.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo,
sopraintende alle attività dell’Associazione e
all’esecuzione delle delibere degli organi sociali; in caso
di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-
Presidente,
Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)
1.
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea a scrutinio
segreto, è composto da un numero di Consiglieri compreso
da tre a undici. Al suo interno è nominato il Presidente e
il Vice- Presidente.
2.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i membri possono
essere confermati nella carica. I Consiglieri non sono
retribuiti.
3.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive
generali indicate dall’Assemblea e di promuovere,
nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al
conseguimento dello scopo sociale.
4.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
a)
nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto tra i
Soci Ordinari, anche se non facente parte del Consiglio;
b)
assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione,
l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione
e, in particolare, deliberare il compimento di tutti gli atti di
ordinaria amministrazione necessari o opportuni per il
conseguimento dello scopo sociale;
c)
autorizzare il Presidente a stipulare speciali convenzioni con
enti e istituzioni
d)
predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
e)
deliberare l’adesione all’Associazione degli
aspiranti nuovi Soci Ordinari e la loro esclusione così
come stabilito dal presente statuto.
f)
Determinare la contribuzione annuale del socio
5.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
quando occorre o quando la
convocazione sia richiesta da almeno 2 dei suoi componenti. Le
riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno 3 dei
suoi membri. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dai
presenti.
6.
Il Consiglio può delegare a uno o pià membri, in
tutto o in parte, l’esercizio di taluni suoi poteri, con
espressa eccezione di quelli di cui alle lettere b) e d) del
precedente comma 5. Può deliberare, inoltre, il
conferimento a terzi da parte del Presidente di speciali procure
per il compimento di atti o categorie di atti.
7.
I membri del Consiglio Direttivo partecipano a tutti gli effetti
alle attività dell’Assemblea.
Art. 12 (L’Assemblea Generale dei
Soci)
1.
L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci
Fondatori e dai Soci Ordinari.
2.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, di norma una
volta l’anno e precisamente entro il mese di aprile per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo
dell’anno successivo.
3.
L’Assemblea può essere, altresì, convocata su
richiesta motivata di almeno il 5% dei Soci aventi diritto al
voto.
4.
L’Assemblea ha poteri di indirizzo e di nomina degli organi
sociali e in particolare:
a)
determina le direttive generali per l’azione da svolgere in
relazione allo scopo sociale, discute e delibera sulle relazioni
alle attività sociali
b)
membri del Consiglio Direttivo
c)
approva il bilancio preventvo e consuntivo
d)
approva il regolamento di cui al successivo art. 18
e)
delibera le modifiche allo stututo nei modi previsti dal
successivo
Art. 12bis (Validità dell'assemblea)
1.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la
presenza della metà pià 1 dei soci aventi diritto
al voto; in seconda convocazione, che non può svolgersi
nello stesso giorno della prima, l’Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Essa
delibera a maggioranza dei presenti. E’ ammessa la
rappresentanza per delega con il limite di una sola delega per
socio.
Art. 13 (Bilanci e utili)
1.
Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve
o il capitale saranno capitalizzati e utilizzati
dall’Associazione per il perseguimento del proprio scopo
istituzionale.
Art.
14 (Modifiche
statutarie)
1.
Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate
dall’Assemblea. La relativa deliberazione è valida
in prima convocazione quando siano presenti i ¾ dei Soci e
sia raggiunto il voto favorevole dei 2/3 dei votanti; in seconda
convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso
giorno della prima, quando siano presenti 2/3 dei Soci e sia
raggiunto il voto favorevole di almeno l’80% dei 2/3
presenti.
2.
Ogni socio può ricevere una sola delega.
Art. 15 (Durata dell’Associazione)
1.
La durata dell’Associazione è illimitata.
2.
Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere
deliberato se non da almeno ¾ dei Soci aventi diritto al
voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Soci Fondatori. Contestualmente allo scioglimento,
l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione
dell’eventuale patrimono ad altra Onlus operante nel
settore.
Art. 16 (Esclusione del socio)
Il Consiglio direttivo delibera in merito
all’esclusione del socio per le seguenti motivazioni:
1.
morosità del socio: qualora lo stesso non abbia provveduto
al pagamento della quota annuale stabilita dal consiglio
direttivo, nei termini indicati. Il consiglio direttivo manderà
apposito sollecito per lettera al socio e qualora questi non
adempia nei trenta giorni successivi il consiglio direttivo
provvederà discrezionalmente all’esclusione del
socio
2.
perdita dei requisiti di onorabilità del socio
3.
per attività in contrasto con le delibere degli organi
associativi, con le disposizioni del presente statuto o dei
regolamenti.
Il
consiglio direttivo delibera con le maggioranze previste nel
presente statuto.
Il socio receduto o escluso non potrà
vantare nessun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 17 (Rinvio alle leggi vigenti)
1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa
rinvio alle leggi vigenti.
Art. 18 (Regolamento organico)
1. Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio
Direttivo e approvato dall’Assemblea, saranno stabilite le
norme per il funzionamento interno, nonché quelle per
l’assunzione e lo stato giuridico e economico del personale
eventualmente occorrente per le esigenze dell’Associazione.
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